Riprende il dibattito sul fine vita. Suicidio assistito ed eutanasia all’ordine del giorno

Riprende il dibattito sul fine vita. Suicidio assistito ed eutanasia all’ordine del giorno

Riprende il dibattito sul fine vita. Suicidio assistito ed eutanasia all’ordine del giorno
Alberto GIANNINI
Mario PICOZZI
Massimo REICHLIN
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Fascicolo: febbraio 2022
Tags: accanimento terapeutico ; bioetica ; diritti del malato ; etica medica ; eutanasia ; legislazione sanitaria ; malato terminale ; medicina ; obiezione di coscienza ; referendum ; salute ; suicidio
Le questioni bioetiche e giuridiche connesse alla fine della vita umana stanno agitando nuovamente il nostro Paese. Nel mese di febbraio la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum abrogativo di parte dell’art. 579 c.p. sull’omicidio del consenziente, che, in caso di vittoria, introdurrebbe l’eutanasia nel nostro ordinamento. A sostegno della proposta referendaria nel 2021 sono state raccolte, per la prima volta in parte anche online, le firme di oltre 1,2 milioni di cittadini.



Sempre nel mese di febbraio è prevista alla Camera la ripresa del dibattito sulla proposta di legge Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, giunta in aula il 13 dicembre 2021 dopo essere stata approvata dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali 1. Essa intende dare attuazione all’auspicio formulato dalla Corte costituzionale nella Sentenza n. 242/2019: nel dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 580 c.p. sull’istigazione o aiuto al suicidio, la Corte aveva chiesto con forza un intervento legislativo sulla materia, sulla base dei principi da essa enunciati.



Per seguire questa complessa discussione politica e legislativa e farsi un’idea non superficiale in merito, è necessario identificare le diverse questioni implicate e avere chiare alcune distinzioni. La prima, per certi versi preliminare, riguarda la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 2, spesso evocata nel dibattito, ma non sempre a proposito. È vero che la Corte costituzionale fa riferimento agli artt. 1-2 di quella legge, ma solo allo scopo di delimitare, per analogia e in mancanza di altro riferimento normativo più specifico, l’ambito operativo della Sentenza n. 242/2019 e le procedure per darvi attuazione. Tuttavia, l’intento della L. n. 219/2017 non era modificare le norme penali su eutanasia e suicidio assistito, ma contrastare l’accanimento terapeutico, disciplinando le modalità con cui è possibile rifiutare o sospendere trattamenti sanitari, anche di sostegno delle funzioni vitali, inclusi quelli minimi come la nutrizione e l’idratazione artificiali, quando risultino sproporzionati, non avendo possibilità di ottenere altro risultato che il prolungamento di condizioni penose per il paziente e per i suoi familiari. Inoltre la legge introduce la facoltà, per i maggiorenni capaci di intendere e di volere, di esprimere in un documento, detto “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), le proprie volontà informate sui trattamenti sanitari che ciascuno intende o non intende ricevere e di nominare un fiduciario, in vista di un momento futuro in cui non dovesse essere in grado di esprimere autonomamente la propria volontà.
[Continua]
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