Il governo nelle associazioni di fedeli di diritto pontificio | La Civiltà Cattolica

Il governo nelle associazioni di fedeli di diritto pontificio | La Civiltà Cattolica

3 giugno 2021 è stato promulgato un Decreto generale, da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, riguardo alle strutture di governo nelle associazioni di fedeli internazionali, quindi di diritto pontificio.

Insieme al Decreto è stata pubblicata una Nota esplicativa del Dicastero.

Il Decreto si apre affermando che si riferisce alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Si fa quindi la distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni erette: distinzione che corrisponde a quella tra associazioni private e associazioni pubbliche, in quanto le prime sono riconosciute dall’autorità ecclesiastica, mentre le seconde sono erette da essa.

In sintesi, si può dire che le associazioni private sono quelle costituite per iniziativa e accordo tra i fedeli per mirare al conseguimento di fini concordi con quelli della Chiesa (cfr cann. 298 § 1; 299).

Queste associazioni, per avere come tali un posto nella Chiesa, devono essere riconosciute dall’autorità ecclesiastica competente, che ne deve esaminare gli statuti: il vescovo diocesano per le associazioni diocesane, cioè quelle limitate al territorio di una diocesi o di qualche diocesi fuori di quella di origine; la Conferenza episcopale per le associazioni nazionali, cioè quelle estese a un numero considerevole di diocesi sul territorio di una nazione; la Sede Apostolica per le associazioni internazionali, cioè quelle estese in diocesi di diverse nazioni (cfr cann. 299 § 3; 312 § 1).

Le associazioni private non hanno di per sé personalità giuridica, ma la possono ottenere con decreto dell’autorità ecclesiale competente, che ne approva gli statuti (cfr can. 322).

La personalità giuridica comporta il riferimento dei diritti e dei doveri all’associazione stessa – per esempio, la proprietà dei beni – e che i membri agiscano in nome dell’associazione.

Se l’associazione non ha personalità giuridica…

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